ristrutturazione casa, pennelli per dipingere parete, cila

CILA, uno degli acronimi (comunicazione inizio lavori asseverata) previsti dal Decreto Legislativo 380 del 2001 che disciplina gli interventi in materia di edilizia.

Quando parlerò di autorizzazioni, per ristrutturare casa, userò sempre un esempio pratico, per rendere più leggero l’argomento, altrimenti rischio di diventare “il noioso Andrea” 🙂

CASO di ESEMPIO

Siamo una giovane coppia con due bambini, stiamo acquistando una casa di 80 mq commerciali in un quartiere stupendo, un palazzo bellissimo, unico problema… ha una sola stanza da letto. Sappiamo che possiamo creare la seconda stanza, viste le dimensioni e la disposizione dell’appartamento, ma non sappiamo quale autorizzazione dobbiamo avere per gli interventi, e a chi dobbiamo chiedere.

In via generale, gli interventi non riconducibili ad attività edilizia libera, il permesso di costruire, e la segnalazione certificato di inizio attività, sono subordinati a CILA.
Voi direte, e quindi? Ne sappiamo ancora poco, forse meno di prima.ristrutturare casa, buttare giù i muri, cila

Quali sono gli interventi sottoposti a CILA?

Riporto un elenco, non esaustivo (potrebbe cambiare in ogni regione), degli interventi che, secondo legge, per essere eseguiti hanno bisogno della CILA:

  • il riordino degli spazi interni, con spostamento di tramezzi e divisori non portanti, e la creazione di contro soffittature in cartongesso (in quanto abbassano la quota);
  • l’apertura, la chiusura o lo spostamento di porte e infissi, il rifacimento di impianto fognario privato, la realizzazione della piscina esterna, l’installazione e la posa in opera di canna fumaria, ecc;
  • il rifacimento degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento/climatizzazione o antintrusione;
  • le opere consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso, compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne (sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio);
  • nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti con modifiche del percorso e/o delle caratteristiche preesistenti;

Chi presenta la CILA al comune?

Viene presentata dal proprietario, comproprietario, usufruttuario dell’immobile su cui verrà eseguito l’intervento, presso il Comune (Sportello Unico per l’Edilizia SUE) territorialmente competente.

La CILA necessita dell’approvazione da parte del comune?

La risposta è no. I lavori possono partire contestualmente alla consegna della CILA, ed è compito dei competenti uffici comunali vigilare su quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato.

Chi redige materialmente la CILA e le asseverazioni ad essa connesse?

ral colori tabellaPer la compilazione delle dichiarazioni e asseverazioni, il coinvolgimento di un tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere) è di fondamentale importanza. Il tecnico infatti dichiara, sotto la propria responsabilità, se i lavori sono regolari e redige gli elaborati grafici (planimetrie, sezioni, prospetti etc.) necessari per la realizzazione dell’intervento. Solitamente è il tecnico stesso che consegna la pratica in comune, con apposita delega del proprietario.

Una volta terminati i lavori cosa succede?

Si effettua la comunicazione di fine lavori. Qualora quest’ultima è accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, verrà tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa comporta la mancata presentazione della CILA?

La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria pari a €1.000, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

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